- Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 in presenza di figli minori è riconosciuto su base mensile ai nuclei familiari che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF).
- 1 Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve:
- essere cittadino italiano, dell’UE, extra UE, o suo familiare, titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, per motivi di lavoro o ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto passivo di imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia con figli minori a carico;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso del modello ISEE.
- Gli importi corrisposti sono determinati da una tabella che individua le soglie ISEE.
2.1 Per ciascun figlio minore con disabilità l’importo è maggiorato di € 50. - La domanda può essere presentata entro il 30 settembre per percepire le mensilità arretrare. Per le domande successive la data di riferimento sarà quella di presentazione.
3.1 L’importo viene accreditato sull’IBAN del richiedente. In caso di affido l’importo viene corrisposto nella misura del 50% ad ogni genitore.
3.2 L’assegno non concorre alla formazione del reddito. - Il beneficio è compatibile con il Reddito di cittadinanza e altre misure regionali e locali erogate a favore dei figli a carico.
4.1 In caso di variazione del nucleo familiare la nuova DSU aggiornata deve essere presentata entro due mesi dalla data dell’evento.
4.2 Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza il beneficio è calcolato sottraendo la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo.
- Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ai percettori ANF è riconosciuta una maggiorazione di € 37,50 per ciascun figlio, per nuclei familiari fino a due figli e di € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.